Vantaggi e svantaggi del procedimento per decreto penale di condanna: in quali casi conviene fare opposizione?

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Tra i procedimenti speciali più diffusi vi è sicuramente quello che porta all’emissione del decreto penale di condanna, previsto dal legislatore italiano agli artt. 459 e seguenti del codice di procedura penale, in un’ottica di riduzione del contenzioso penale, quanto meno per quei reati ritenuti di minor gravità.

Infatti, il decreto penale di condanna può esser richiesto al giudice per le indagini preliminari dal Pubblico Ministero, entro 6 mesi dall’iscrizione del nominativo dell’indagato nel registro delle notizie di reato, nei soli procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela, (purché questa sia stata validamente presentata ed il querelante non abbia nella stessa dichiarato di opporvisi), quando per il reato per il quale si procede è prevista soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva.

Tuttavia, poiché il limite oggi previsto dall’art. 53 legge n. 689 del 1981 per la sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria è di mesi 6, considerato che detto limite è riferito alla pena da applicare in concreto, all’esito di tutte le riduzioni per eventuali attenuanti e per il rito, il procedimento per decreto penale di condanna risulta applicabile in astratto anche a reati di una certa gravità.

Ad ogni modo, tale procedimento non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale.

Si tratta di un procedimento che si svolge c.d. inaudita altera parte, ossia senza che vi sia un contraddittorio, un confronto tra accusa e difesa, e che conduce ad una condanna fondata sui soli elementi di prova raccolti dal Pubblico Ministero e valutati sommariamente dal Giudice, il quale, quando non accoglie la richiesta, e sempre che non debba pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p., restituisce gli atti al Pubblico Ministero.

Il contraddittorio, tuttavia, non è negato all’imputato, il quale ha sempre la possibilità di opporsi al decreto penale di condanna, con le modalità ed entro le ristrette tempistiche previste dal codice di procedura penale, che in questa sede non verranno approfondite, così instaurando un procedimento penale nel corso del quale potrà esercitare il proprio diritto di difesa.

Vediamo dunque quali sono i vantaggi ed i benefici che derivano all’imputato.

Il primo aspetto che rileva è, indubbiamente, il forte carattere premiale del procedimento in questione.

Infatti, il codice prevede la possibilità per il PM di chiedere al Giudice che il decreto penale di condanna sia emesso per una pena edittale ridotta sino alla metà.

Il carattere premiale del decreto di condanna è dato, altresì, dalla circostanza che esso non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né l’applicazione di pene accessorie, ad eccezione della confisca obbligatoria, e che non ha efficacia di giudicato dei processi civili e amministrativi.

Il reato, inoltre, si estingue qualora l’imputato non commetta un altro reato della stessa indole nel termine di cinque anni, in caso di delitto, e nel termine di due anni, nel caso di contravvenzione.

Infine, il Giudice, se vi sono i presupposti richiesti dalla legge, ben può concedere la sospensione condizionale della pena.

La recente riforma Orlando ha introdotto un nuovo comma nell’art. 459 c.p.p., il comma 1-bis, prevedendo che, in caso di sostituzione di pena detentiva in pena pecuniaria, il criterio di ragguaglio non sia quello ordinario (previsto dall’art. 135 c.p.p., che prevede un importo minimo di € 250,00 per ogni giorno di detenzione e che può essere elevato sino a 10 volte, a norma dell’art. 53, comma 2 Legge n. 689 del 1981), bensì quello di € 75,00 per ogni giorno di detenzione elevabile solo sino a tre volte.

L’aver previsto un diverso criterio di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria nel procedimento penale per decreto ai fini della sostituzione della pena, in un ottica agevolativa per l’imputato, disincentiva la proposizione dell’opposizione da parte di quest’ultimo.

Infatti, qualora l’imputato decida di opporsi al decreto e venga comunque condannato ad una pena detentiva, nell’eventualità in cui il giudice acconsenta alla sostituzione di quest’ultima con pena pecuniaria, si dovrebbe seguire il criterio di ragguaglio previsto dall’art. 135 c.p.p., con il risultato finale di comminare al condannato una pena pecuniaria ben più elevata di quella che sarebbe stata applicata per effetto del decreto penale di condanna opposto.

È dunque di fondamentale importanza valutare bene tutti i pro ed i contro che derivano da questo peculiare procedimento speciale, il quale, è bene non dimenticarlo, comporta sempre una condanna penale, per quanto mite dal punto di vista sanzionatorio.

Per tale ragione è imprescindibile affidarsi ad un legale esperto per lo studio degli atti di indagine, al fine di scegliere consapevolmente la strada più opportuna da seguire, se quella dell’opposizione o quella dell’acquiescenza al decreto penale di condanna, senza dimenticare che i tempi per operare questa scelta sono estremamente brevi (15 giorni dalla notifica del decreto).


 

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