Tribunale di Venezia: non vi è prova del reato di guida in stato di ebbrezza se l’etilometro non è sottoposto alla verifica periodica prevista dalle norme in materia

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È quanto ha affermato di recente il Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 714 del 2018, che ha assolto un giovane automobilista dal reato di guida in stato di ebbrezza.

L’imputato era infatti rimasto coinvolto in un sinistro stradale, verificatosi peraltro in orario notturno, ed era risultato positivo all’accertamento etilometrico effettuato dalla Polizia Locale intervenuta sul posto.

Tuttavia, da una lettura del libretto metrologico dell’etilometro utilizzato, era risultato che lo strumento non era stato sottoposto alla verifica annuale di efficienza, così come previsto dalla circolare ministeriale n. 87/91 del Ministero Interno dei Trasporti, secondo cui “le verifiche periodiche annuali consistono nella verifica del rispetto degli errori massimi tollerati” e “gli agenti preposti all’utilizzo degli etilometri […] avranno cura di verificare prima degli accertamenti che gli apparecchi […] siano in regola con le prescritte visite sia primitiva che periodiche”.

Inoltre, il Tribunale ha rilevato che è la stessa normativa del settore ad ammettere l’esistenza di un margine di errore, seppur modesto, nei rilievi alcolimetrici, anche nell’ipotesi in cui l’etilometro venga periodicamente sottoposto a verifica.

Il Tribunale di Venezia ha dunque ritenuto di dover assolvere l’imputato, in quanto il mancato corretto adempimento delle verifiche annuali, nonché l’esistenza di un margine di errore ulteriore insito nella prova, non consentiva di provare, oltre ogni ragionevole dubbio, il superamento della soglia di rilevanza penale prevista dall’art. 186, comma 2, Codice della Strada.

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