Quali sono le conseguenze penali e civili del c.d. bullismo nelle scuole

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Il bullismo è un sostantivo coniato di recente che deriva dall’inglese “bull”, letteralmente “toro”, dal quale a sua volta è stato coniato il sostantivo “bully”, che indica una persona che usa la propria forza o potere per intimorire o danneggiare una persona più debole.

Dalla radice di tale sostantivo derivano il verbo “to bully” e il sostantivo “bullying” (bullismo), termine che indica quindi una relazione tra due persone, tra una vittima ed un soggetto più forte, che danneggia un pari più debole.

Il bullismo non è certamente un fenomeno nuovo, ma è oggi più che mai diffuso, anche grazie alla tecnologia ed ai nuovi mezzi di comunicazione, quali i social network, di facile accesso, spesso ritenuti vere e proprie estensioni della propria persona, ma che consentono, al contempo, un certo anonimato e, dunque, sono perfetti per esser impiegati per fini prevaricatori.

Ciò che, però, non bisogna dimenticare è che il bullismo ed il cyber bullismo possono integrare diverse fattispecie di reato, quali minacce, stalking, molestie, violenza privata, percosse, lesioni, danneggiamento, estorsione, rapina, diffamazione, istigazione al suicidio etc. etc.

È bene, pertanto, denunciare e querelare, ove richiesto dalla legge, tali fatti, per poter perseguire i responsabili ed ottenere eventualmente un risarcimento dei danni subiti, sia di natura biologica (danno alla salute psicofisica), sia di natura morale ed esistenziale.

In altri casi, invece, tali condotte, pur non avendo rilevanza penale, possono dar luogo comunque ad una responsabilità civile di natura risarcitoria, ai sensi dell’art. 2043 c.c..

Indipendentemente dalla rilevanza penale degli atti di bullismo, il minore che sia stato vittima di bullismo in ambito scolastico, legalmente rappresentato dagli esercenti la responsabilità genitoriale e per mezzo di un legale di fiducia, può sempre agire in sede civile per ottenere un risarcimento sia nei confronti del danneggiante bullo (o degli esercenti la responsabilità genitoriale se minorenne, i quali hanno il dovere di educare e vigilare sul figlio), sia nei confronti delle istituzioni scolastiche che avrebbero dovuto tutelarlo e garantirgli uno spazio sicuro e protetto.

Con l’iscrizione presso un istituto scolastico sorge, infatti, un vincolo negoziale dal quale deriva l’obbligo per l’istituto di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo, durante la fruizione della prestazione scolastica in ogni sua espressione.

Parimenti gli insegnanti hanno il dovere di educare e vigilare sui minori a loro affidati nell’orario scolastico e dovranno rispondere dei fatti di bullismo che siano ascrivibili al loro comportamento negligente, fermo restando che, concretamente, il danno sarà risarcito dall’istituto scolastico e, per esso, dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Sul danneggiato incomberà l’onere di provare soltanto che il danno è stato cagionato al minore durante il tempo in cui lo stesso era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico, il che è sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell’obbligo di sorveglianza, mentre spetta all’Amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto (Cass. civ., 10 ottobre 2008, n. 24997).

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