Non è legittima la sospensione della patente di guida mentre si svolgono i lavori di pubblica utilità nel caso in cui l’imputato è stato ammesso alla predetta misura sostitutiva per il reato di guida in stato di ebrezza

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Questa è la questione giuridica alla quale  la  Suprema Corte di Cassazione ha dovuto dare risposta nell’affrontare il caso di un automobilista il quale, dopo aver richiesto ed ottenuto in sede di patteggiamento i lavori di pubblica utilità in sostituzione delle ben più gravose pene detentiva e pecuniaria, si era visto ugualmente sospendere la patente fino all’esito definitivo del processo.

Come noto, infatti, il Codice della Strada consente all’automobilista che sia colto alla guida in stato di ebbrezza di richiedere al Giudice (una volta sola e purché non si sia cagionato un sinistro stradale) la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella dei lavori di pubblica utilità, da svolgersi presso determinati enti che abbiano sottoscritto una convenzione con il Tribunale e per un tempo stabilito dal Giudice in relazione all’ammontare della pena pecuniaria (1 giorno di lavori di pubblica utilità -che ammonta a 2 ore- equivale a € 250,00), al termine dei quali, in caso di esito positivo, si potrà ottenere l’estinzione del reato, la revoca della confisca del veicolo (se precedentemente inflitta) ed, altresì, il dimezzamento della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Una volta eseguita la pena sostitutiva, allorché questa abbia avuto esito positivo, il Giudice dell’Esecuzione, previa relazione positiva dell’UEPE (Ufficio esecuzioni penali esterne) – il quale a sua volta sarà stato relazionato dall’ente preposto allo svolgimento dei lavori – fisserà un’apposita udienza, al termine della quale verrà dichiarato estinto il reato e verranno disposti i provvedimenti premiali sopra esplicitati.

Tuttavia è noto a tutti come la giustizia italiana non brilli per celerità.

Spesso accade che, nelle more dello svolgimento dei lavori, all’imputato venga comunque sospesa la patente e che, quando finalmente viene fissata l’udienza per la declaratoria dell’estinzione del reato, egli abbia oramai già sofferto l’integrale periodo di sospensione previsto per legge, senza poter beneficiare della riduzione alla metà della stessa.

Così era capitato anche nel caso di specie.

Il Tribunale di Ivrea, con sentenza di patteggiamento, aveva comminato all’imputato la pena dei lavori di pubblica utilità in sostituzione dell’arresto e dell’ammenda, salvo poi decidere di applicare contestualmente anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

L’imputato, allora, aveva deciso di ricorrere alla Corte di Cassazione deducendo l’erronea applicazione della legge penale, posto che l’art. 186, comma 9 bis, C.d.S., in caso di violazione od inosservanza nello svolgimento dei lavori di pubblica utilità, stabilisce la revoca della misura sostitutiva ed il “ripristino” della pene sostituite, ivi compresa la sanzione amministrativa.

L’utilizzo del verbo “ripristinare”, secondo il ricorrente, non lascerebbe adito ad alcun dubbio circa il fatto che anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (così come accade per le pene principali) debba essere sospesa nel corso dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità e ripristinata solo nel caso in cui vi sia la revoca della pena sostitutiva.

Il Supremo Collegio, con la sentenza n. 48330 del 27 settembre 2017, ha ritenuto di dover accogliere le argomentazioni della difesa dell’imputato ed ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, sulla scorta del principio che, se il Giudice sostituisce al conducente in stato di ebbrezza la pena detentiva con i lavori di pubblica utilità, non può contestualmente sospendergli la patente, così correndo il rischio di vanificare gli effetti premiali previsti dall’art. 186, comma 9 bis, C.d.S. in caso di corretto svolgimento dei lavori di pubblica utilità.

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