Le conversazioni di whatsapp possono essere utilizzate come prova documentale nel processo penale se viene sequestrato lo smartphone per effettuare copia forense dei dati informatici memorizzati

  1. Home
  2. Diritto Penale
  3. Le conversazioni di whatsapp possono essere utilizzate come prova documentale nel processo penale se viene sequestrato lo smartphone per effettuare copia forense dei dati informatici memorizzati

La Cassazione, dopo aver ribadito come le registrazioni di conversazioni con lo smartphone possono entrare nel processo e far prova dei fatti riportati, ritorna sul tema del valore probatorio dei nuovi mezzi di comunicazione con la sentenza n. 1822 del 16 gennaio 2018.

Nel caso di specie si tratta dei messaggi via Whatsapp: la Suprema Corte si pronuncia sul ricorso contro l’ordinanza del Tribunale di Imperia che aveva confermato il  sequestro probatorio nei confronti di un’indagata per reati fallimentari avente ad oggetto le e-mail spedite e ricevute da account in uso alla stessa, nonché il telefono cellulare per l’estrazione di copia integrale dei dati informatici memorizzati, quali sms, messaggi whatsapp, e-mail.

Secondo la Corte i messaggi salvati nella memoria del telefonino costituisce prova documentale, fatta salva la necessità che il cellulare sia stato oggetto di sequestro da parte della polizia giudiziaria; deve, infatti, rispettarsi la procedura della c.d. copia forense per la regolare acquisizione della prova e la sua ammissibilità in processo, pena l’inutilizzabilità delle informazioni ivi contenute.

La procedura di copia forense consiste in una perizia finalizzata ad acquisire in modo scientifico la prova informatica su cui può successivamente essere svolta l’analisi tecnica.  Essa garantisce che le prove – siano esse copie forensi di computer, PC, cellulari, smartphone, profili Facebook – acquisite tramite la corretta metodologia possano poi essere utilizzate a fini legali in giudizio.

Non sarebbero dunque ammissibili e utilizzabili le foto della schermata dello smartphone avente ad oggetto la chat di whatsapp in quanto non vi è alcuna certezza sulla genuinità di tale fonte.

Non sono comunque richieste le procedure previste per il sequestro di corrispondenza o delle intercettazioni: il termine “corrispondenza” secondo la Corte implica un’attività di spedizione tramite terzi mentre l’attività d’intercettazione consiste nella “captazione di un flusso di comunicazione in corso”; nel caso di specie, al contrario, si era di fronte all’acquisizione ex post di un dato informatico conservato in memoria.

Ne consegue che non valgono i limiti previsti dalla disciplina delle intercettazioni le quali sono consentite dalla legge solo per alcuni tipi di reati e devono essere effettuate con particolari modalità; né sussistono tutte le formalità previste dal sequestro di corrispondenza, in particolare l’obbligo di limitarne l’uso esclusivamente a quella avente attinenza al reato e in caso contrario quello di restituirla all’avente in diritto. Nel caso in esame, la Corte non ha ravvisato alcuna violazione nel fatto che fosse stata fatta copia integrale di tutti i messaggi contenuti dal cellulare, salvo poi valutare ex post quelli rilevanti dal punto di vista probatorio.

Con la proliferazione negli ultimi anni dei c.d. “oggetti digitali”, ossia sms, tabulati e altri file informatici, il difensore deve porsi il problema dei limiti di ammissibilità di tali elementi di prova raccolti dalla polizia giudiziaria soprattutto se quest’ultima opera in modo da non consentire alla difesa di verificare a posteriori la genuinità di quanto viene presentato al processo.

Possiamo ritenere confermato il principio secondo il quale i dati informatici in questione possono costituire prova solo se acquisite tramite sequestro dell’apparecchio telefonico e conseguente estrazione dei dati memorizzati con regolare procedura.

La presenza di eventuali violazioni consentirebbe, infatti, di far escludere il materiale così acquisito dal fascicolo del pubblico ministero o di annullarne il sequestro probatorio.

Menu