L’azione diretta del paziente danneggiato nei confronti dell’assicurazione della struttura sanitaria o del medico curante

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Lo scorso 17 marzo 2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 8 marzo 2017, n. 24, recante “disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

Questa legge ha preso il posto della tanto discussa legge Balduzzi, la quale aveva tentato, seppur con scarsi risultati, di imporre una disciplina normativa della responsabilità delle strutture sanitarie e degli esercenti le professioni sanitarie quanto più equilibrata possibile e, soprattutto, volta ad evitare la pratica della c.d. medicina difensiva ed eliminare i pesanti costi sociali che ne derivano.

L’attuale normativa si pone i medesimi obiettivi della previgente Legge Balduzzi, riprendendone le linee di fondo ed elaborando nuovi strumenti, anche processuali, a tutela sia dei cittadini vittime di “malpractice” sanitaria, sia dei medici, i quali sono sempre più inibiti nell’esercizio della professione per il timore di subire azioni legali.

Quanto al primo profilo, già con la Legge Balduzzi il paziente poteva scegliere se agire nei confronti della struttura sanitaria, pubblica o privata, responsabile ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. delle condotte colpose o dolose dell’esercente la professione sanitaria (anche se questi non era dipendente della stessa o se era stato scelto dal paziente), oppure citare in giudizio direttamente l’esercente (art. 7, comma 3), in via contrattuale se il rapporto si basava per l’appunto su un rapporto contrattuale con quest’ultimo, o in via extracontrattuale in tutti gli altri casi.

Con la Leggi Gelli-Bianco è stata concessa una nuova facoltà al paziente danneggiato, ossia quella di agire direttamente nei confronti dell’impresa di assicurazione, vuoi della struttura, vuoi del sanitario non dipendente, in analogia a quanto accade nei sinistri derivanti dalla circolazione stradale.

Sulle strutture grava dunque l’obbligo di apprestare una copertura assicurativa per i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante nelle stesse (anche in regime di professione intramuraria), nonché per le ipotesi in cui i pazienti decidano di agire direttamente contro gli esercenti che operino stabilmente all’interno delle stesse.

Dall’altra parte, invece, i sanitari che operano fuori da una struttura sanitaria o che prestano la loro attività in regime libero-professionale o, ancora, che operano nella struttura sanitaria avvalendosene esclusivamente in adempimento di un obbligazione contrattuale assunta direttamente con il cliente dovranno dotarsi necessariamente di una propria copertura assicurativa.

Il paziente ovviamente potrà agire solo nei limiti delle somme previste dal contratto assicurativo e la compagnia, da parte sua, non potrà sollevare eccezioni derivanti dal contratto di assicurazioni che non siano previste da un apposito decreto ministeriale che definisca la disciplina ed i requisiti minimi della polizza assicurativa.

Per completezza si segnala, tuttavia, che, ad oggi, questo decreto ministeriale ancora non è stato varato e che l’azione diretta è subordinata all’entrata in vigore dello stesso.

Per il paziente danneggiato viene in rilievo un ultimo profilo: entro quando esercitare l’azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa?

La risposta è semplice: i termini prescrittivi sono gli stessi previsti per l’azione esperita verso la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata o verso l’esercente la professione sanitaria.

Posto che la struttura sanitaria risponde sempre a titolo contrattuale, l’azione si prescriverà nel termine ordinario di dieci anni.

Per quanto attiene la responsabilità degli esercenti la professione sanitaria bisogna operare un distinguo: essi rispondono a titolo contrattuale in presenza di un’obbligazione contrattuale assunta specificatamente con il paziente, a titolo extracontrattuale in tutti gli altri casi.

Allorché si agisca nei confronti del medico a titolo extracontrattuale il termine prescrizionale si dimezza (5 anni).

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