Lavoratore cade dalla scala mentre lavora: condannato il datore di lavoro per omicidio colposo
La sentenza in commento riguarda il tragico caso, purtroppo frequente, delle c.d. “morti bianche”.
Un lavoratore, assunto in un’azienda con mansioni di autista, veniva spesso impropriamente impiegato per effettuare lavori di manutenzione dei macchinari da taglio a “filo diamantato” presenti in una cava di marmo in cui aveva sede la società sua datrice di lavoro.
Mentre eseguiva una delle predette manutenzioni, il lavoratore – del tutto sprovvisto di attrezzatura di sicurezza per operare in quota – precipitava da un’altezza considerevole provocandosi un grave trauma cerebrale, che ne causava la morte immediata.
I familiari della vittima, patrocinati dall’avvocato Gianluca Ballo – socio cofondatore unitamente all’avvocato Alessandro Luciano dell’omonimo studio legale – si costituivano parti civili nel processo penale a carico del datore di lavoro, che veniva condannato dal Tribunale di Ragusa per il reato di omicidio colposo, per aver omesso di predisporre un idoneo sistema di accesso in quota, non avendo altresì assicurato che la scala a pioli utilizzata dal lavoratore fosse ben salda a terra e di altezza superiore al macchinario medesimo, al fine di garantirne la presa sicura.
Inoltre il lavoratore, essendo formalmente inquadrato quale autista, nemmeno era stato adeguatamente formato circa i rischi connessi all’effettuazione della manutenzione in quota su tali macchine di taglio dei blocchi di pietra.
Il datore di lavoro impugnava la pronuncia di condanna avanti alla Corte d’Appello di Catania, chiedendo l’assoluzione perché il fatto non sussiste sostenendo che la morte del dipendente fosse stata causata da un’azione maldestra ed imprevedibile da lui commessa, tale da escludere ogni responsabilità penale.
Inoltre, riteneva l’appellante che non incombesse sul datore di lavoro alcun obbligo di formazione ulteriore o di maggior sicurezza, poiché i sistemi di accesso al macchinario a “filo diamantato” erano stati predisposti da una società esterna che li aveva anche prodotti.
Tuttavia la Corte d’Appello di Catania rigettava il gravame confermando la sentenza di primo grado, incluse le statuizioni in favore delle parti civili, dovendosi ritenere sempre sussistente la responsabilità del datore di lavoro per lesioni od omicidio colposi ove l’evento avvenga in esecuzione di mansioni diverse da quelle per cui il lavoratore è stato assunto, per le quali egli non abbia ricevuto adeguata formazione.
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