La persona offesa, il danneggiato e la parte civile: definizioni e differenze tra queste figure giuridiche soggettive all’interno del processo penale

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Nel gergo giudiziario si sentono spesso termini quali: persona offesa dal reato, danneggiato e parte civile. Il comune cittadino è indotto a ritenere che questi termini si equivalgano tra di loro, che siano sinonimi.

Eppure così non è! Si tratta, in realtà, di figure da tenere ben distinte nel processo penale, in quanto a ciascuna di essa il legislatore ha attribuito facoltà e poteri esclusivi.

Giova allora premettere che ogni norma c.d. “incriminatrice”, ossia che prevede e punisce un comportamento che il legislatore ha qualificato come reato, è posta a tutela di uno o più beni giuridici, ossia di valori ed interessi che il nostro ordinamento riconosce e tutela.

Ad esempio, il delitto di omicidio cagiona una lesione effettiva al bene giuridico per eccellenza, ossia al bene vita.

Ciò detto, la persona offesa dal reato è proprio il titolare del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata dal reo, ossia, nell’esempio di cui sopra, la vittima dell’omicidio.

Il danneggiato, invece, è colui che ha subito un danno, patrimoniale o meno, dalla commissione del reato, ma che non necessariamente è anche titolare dell’interesse giuridico tutelato dalla norma che disciplina quel reato.

Tornando all’esempio di prima, danneggiati dal reato di omicidio sono i familiari della persona deceduta.

Infine, la parte civile altro non è che la posizione rivestita dal danneggiato che si sia costituito nel processo penale per chiedere il risarcimento dei danni subiti in tale sede.

Queste tre figure non sempre coincidono ed è bene tenerlo a mente, in quanto diverse sono le facoltà ed i diritti che l’ordinamento attribuisce a ciascuna di esse.

La persona offesa è l’unica titolare del diritto di sporgere querela, ossia di chiedere all’autorità giudiziaria di accertare la commissione del reato e di punire il colpevole, così come è l’unica che ha diritto ad esser avvisata della richiesta di archiviazione avanzata dal PM e che può opporsi alla stessa.

D’altro canto, tuttavia, se la persona offesa non è anche danneggiata non può costituirsi parte civile nel processo penale.

Al danneggiato, invece, l’ordinamento consente, in un’ottica di semplificazione, di anticipare la domanda di risarcimento, che ben potrebbe avanzare in sede civile, già nel processo penale.

In sintesi: può costituirsi parte civile colui che è stato danneggiato dal reato, sia esso una persona fisica (ad esempio, Tizio, Caia o Sempronio) o giuridica (Alfa srl o Beta spa), od anche i suoi eredi, al fine di ottenere la restituzione o il risarcimento del danno dall’imputato o dal responsabile civile.

Tale costituzione deve avvenire con un atto scritto, che presenta diverse formalità, richieste a pena di inammissibilità.

Inoltre, vi sono dei termini stringenti e tassativi per potersi costituire parte civile nel processo penale.

Infine, è necessaria l’assistenza di un difensore fiduciario, munito altresì della procura speciale.

La parte civile, nel caso in cui ritenga che le proprie pretese risarcitorie non siano state adeguatamente soddisfatte, può decidere di impugnare (sempre con un atto scritto e per mezzo di un difensore di fiducia che sia anche procuratore speciale) la sentenza pronunciata dal giudice all’esito del processo penale nel quale si è costituita, sia che si tratti di una sentenza di proscioglimento dell’imputato, sia che si tratti di una condanna, purché l’appello abbia ad oggetto le sole statuizioni civili, ossia i capi della sentenza impugnata che riguardano l’azione civile.

Il querelante, invece, potrà appellare la sentenza che, assolvendo l’imputato, lo abbia condannato al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato, nonché all’eventuale rifusione delle spese ed al risarcimento del danno in favore dell’imputato o del responsabile civile ai sensi dell’art. 427 c.p.p..

Non dimentichiamo, infatti, che il querelante, in caso di proscioglimento pieno e nel merito dell’imputato, dovrà pagare le spese processuali anticipate dallo Stato italiano, nonché le spese sostenute dall’imputato e, se si era anche costituito parte civile nel processo, anche quelle dell’eventuale responsabile civile citato o intervenuto nel processo suddetto.

Inoltre, sempre su domanda dell’imputato o del responsabile civile, il giudice ben potrà condannare il querelante anche al risarcimento dei danni cagionati ai predetti, purché riscontri a suo carico colpa grave, ossia, ad esempio, quando sia stato dimostrato egli ha artatamente sporto una falsa querela.

In conclusione, si può affermare che la persona offesa, così come il danneggiato, rivestono una posizione assolutamente non marginale o passiva nel processo penale, in quanto ad entrambe le figure sono riconosciuti specifici e peculiari diritti e facoltà che possono ripercuotersi con importanti conseguenze nel processo.

Tuttavia, resta fermo il principio secondo il quale nel processo penale le uniche parti processuali necessarie sono il Pubblico Ministero – ossia colui che esercita la pretesa punitiva dello Stato italiano – e l’imputato.

Ne consegue che, per l’esercizio dei propri diritti e delle proprie facoltà, la persona offesa ed il danneggiato dovranno attivarsi autonomamente per il mezzo di un difensore di fiducia.

Poiché i termini processuali a tal proposito sono estremamente ridotti e, soprattutto, previsti a pena di decadenza, è vivamente consigliato di rivolgersi il prima possibile ad un legale, per non rischiare di trovarsi “tagliati fuori” dal processo penale e così costretti ad esercitare le proprie pretese, laddove ancora possibile, in un distinto e ben più costoso e complesso processo civile.

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