La nuova fattispecie di reato per l’omesso versamento dell’assegno di mantenimento

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Con l’entrata in vigore del nuovo articolo 570-bis del codice penale si prevede oggi una specifica fattispecie di reato per il coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

La pena consiste nella multa da euro 103 sino ad euro 1.032 e nella reclusione in carcere sino a un anno.

La portata innovativa dell’articolo 570-bis consiste nell’ampliamento della tutela nei confronti dei figli e del coniuge rispetto alle precedenti disposizioni.

Per salvarsi dalla condanna, infatti, all’obbligato potrebbe non bastare più  il pagamento puntuale e preciso dell’assegno mensile ordinario – come era ormai consolidato nella prassi giurisprudenziale – se non è stato effettuato il rimborso delle spese straordinarie per i figli.

La novella ha l’intento di dare ordine ad una materia confusa, frutto di norme stratificatesi nel corso degli anni.

Con l’articolo 570 il codice penale puniva  coloro che facevano mancare i mezzi di sostentamento al coniuge o ai figli, tuttavia  la norma era interpretata in maniera rigorosa limitandola a chi faceva dolosamente mancare figli i mezzi di sussistenza. Dal 1987 è diventato reato non pagare gli assegni previsti nella sentenza di divorzio e, dal 2006, non pagare quello per i figli in generale.

In entrambi i casi non era necessario che l’ex o i figli fossero in stato di bisogno ma era sufficiente, per rischiare il carcere, non pagare esattamente quanto previsto dal provvedimento del giudice.

Con l’introduzione del nuovo articolo 570 bis c.p. si amplia ulteriormente la tutela legale che il codice offre in ambito familiare, sia da un punto di vista soggettivo che oggettivo.

Diventa reato anche non versare l’assegno di separazione per il coniuge; viceversa non versare l’assegno per il figlio maggiorenne non sarà punito se i genitori sono separati o se non sono sposati; lo sarà se i genitori sono divorziati.

Pertanto, la novità importantissima è rappresentata dall’estensione del reato da chi abbia fatto mancare i soli mezzi di sussistenza, come previsto dal vecchio art. 570, anche a chi abbia omesso di pagare ogni tipologia di assegno introdotta dal nuovo art. 570 bis. c.p., potenzialmente anche per le spese straordinarie spesso oggetto di contestazione tra i coniugi.

 

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