La causa di non punibilità per il familiare convivente non si applica ai reati di estorsione, rapina o sequestro a scopo di estorsione, anche se commessi mediante minaccia e senza violenza alla persona

  1. Home
  2. Diritto Penale
  3. La causa di non punibilità per il familiare convivente non si applica ai reati di estorsione, rapina o sequestro a scopo di estorsione, anche se commessi mediante minaccia e senza violenza alla persona

Com’è noto, nel nostro ordinamento penale i reati contro il patrimonio, come ad esempio il furto, risultano essere scriminati, ossia non punibili, per effetto della c.d. causa di non punibilità prevista dall’art. 649 c.p.

Tale norma, tuttavia, prevede alcune limitazioni, sia di natura soggettiva che oggettiva.

Sotto il primo profilo, infatti, la causa di non punibilità per i reati contro il patrimonio commessi all’interno della famiglia si applica solo se l’illecito viene compiuto nei confronti di alcuni familiari, che sono indicati specificamente nella norma, tra i quali, a titolo esemplificativo, il coniuge non legalmente separato, il genitore o il figlio, nonché il fratello o la sorella conviventi con il reo.

È da segnalarsi come, di recente, il legislatore, sulla scia dell’introduzione nel nostro ordinamento delle unioni civili (legge Cirinnà), sia intervenuto modificando la norma ed includendo nell’elenco, a ragione, anche le persone omosessuali unite in un’unione civile.

Nulla ha fatto, tuttavia, il legislatore per estendere espressamente l’applicazione della causa di non punibilità anche alle coppie conviventi non unite in un’unione civile.

Ciononostante, è da evidenziare una recente apertura della giurisprudenza, che tende a ricomprendere nel concetto di familiare anche il convivente more uxorio.

Ai sensi del secondo comma, invece, se il reato è commesso in danno del coniuge separato o della parte dell’unione civile, nelle more del procedimento di scioglimento dell’unione stessa, in danno del fratello o della sorella non conviventi, o dello zio, del nipote o dell’affine in secondo grado conviventi, il reato sarà sì perseguibile, ma solo a querela di parte.

Sotto il secondo profilo, invece, la causa di non punibilità in questione non si applica ad alcuni reati specificatamente previsti, quali la rapina, l’estorsione ed il sequestro di persona a scopi estorsivi, nonchè in tutti gli altri casi di reati contro il patrimonio commessi con violenza alle persone (art. 649, comma 3, c.p.).

Secondo il nostro legislatore, infatti, i reati di rapina ed estorsione offendono, al contempo, sia il patrimonio che l’incolumità della persona.

Il fondamento della norma, invece, va individuato nella comunanza degli interessi economici familiari e nel particolare turbamento che le relazioni familiari potrebbero subire in forza della punibilità e perseguibilità d’ufficio dei reati contro il patrimonio commessi nell’ambito della cerchia familiare.

Seguendo questo ragionamento, dunque, l’esclusione dei delitti di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione e, in generale, dei delitti contro il patrimonio commessi con violenza alle persone, si giustifica per il fatto che essi, oltre ad offendere interessi patrimoniali, recano offesa anche alla persona.

Tuttavia, la giurisprudenza si è posta il problema se, con riferimento ai delitti di rapina, di estorsione o di sequestro a scopo di estorsione, la causa di non punibilità sia sempre da escludere, o se, al contrario, debba essere esclusa solo quando i suddetti reati siano commessi con violenza alla persona.

Tale dubbio è sorto, infatti, in quanto questi reati puniscono condotte non soltanto violente, bensì anche minacciose, ossia perpetrate mediante l’utilizzo della c.d. “violenza morale”.

La tesi dominante nella giurisprudenza è quella secondo cui l’applicazione della causa di non punibilità è sempre da escludere, a prescindere dal tipo di condotta posta in essere dal reo, dunque anche in assenza di violenza alle persone, proprio perché in tali ipotesi l’offesa è rivolta anche alla persona.

Con riferimento agli altri reati contro il patrimonio, invece, non vi è dubbio alcuno: se attuati mediante minaccia la causa di non punibilità, in presenza dei requisiti richiesti dalla norma, sarà applicabile.

Proprio recentemente la Suprema Corte si è pronunciata sul caso di un uomo che, avendo estorto del denaro alla compagna convivente mediante l’uso di minaccia, chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità in virtù del mancato impiego di violenza fisica nei confronti della persona offesa.

In ossequio ai propri precedenti giurisprudenziali, la Suprema Corte ha disatteso questa pretesa, ritenendo punibile l’imputato per estorsione ai danni della convivente more uxorio, anche in assenza di violenza fisica (Cassazione penale, sez. III, sentenza 26/09/2018 n° 41675)

Menu