In materia di reati nella circolazione stradale sono stati introdotti nuovi reati quali l’omicidio stradale e lesioni stradali: mettiamo in evidenza la disciplina del trattamento sanzionatorio

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Nel 2016 il Parlamento ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova fattispecie di reato: l’omicidio stradale. Il codice penale ora prevede tre diverse ipotesi sanzionatorie tutte riconducibili all’omicidio stradale che consiste fondamentalmente in una sottospecie di omicidio colposo.

Viene punito chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona a seguito della violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale con la pena alla reclusione da due a sette anni.

L’ipotesi più grave si ha nel caso in cui la morte di una persona sia causata da chiunque si ponga alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. In tal caso la pena è della reclusione da otto a dodici anni.

Tra questi due si inserisce un livello sanzionatorio intermedio in cui si prevede la reclusione da cinque a dieci anni:

nel caso in cui la morte di una persona sia cagionata per colpa dal conducente di un veicolo a motore che si trovi in stato di ebbrezza alcolica quantificato con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l; tuttavia, per chi esercita professionalmente un’attività di trasporto di persone o cose si applica la sanzione più grave dei 8-12 anni.

Alla stessa pena soggiace colui che:

  • guida in centro urbano a una velocità almeno pari al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h o che circoli su strade extraurbane a una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita.
  • causa la morte mediante l’attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso o circoli contromano.
  • inverte il senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o che sorpassa un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di una linea continua.

Al di là di queste tre categorie di cornici sanzionatorie sono previste della aggravanti in ogni caso se:

-il conducente è sprovvisto di patente di guida o gli è stata sospesa o revocata; sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

il conducente dopo aver cagionato un omicidio stradale si è dato alla fuga.

 

Altri fattori che hanno inasprito la punizione di tale fattispecie rispetto all’omicidio colposo generico sono:

  • il raddoppio dei termini di prescrizione nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica con tasso superiore a 1,5 g/l o da un soggetto che sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
  • la previsione dell’omicidio stradale plurimo che vede coinvolte più vittime, in cui la pena è quella prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo, fino ad un massimo di diciotto anni di carcere.
  • la previsione di pene accessorie quali la sospensione provvisoria della patente da parte del Prefetto per una durata massima di cinque anni, prorogabile a dieci anni in caso di condanna non definitiva (ad eccezione dell’ omicidio stradale semplice, per il quale la sospensione è possibile ma per massimo tre anni e senza possibilità di proroga). La revoca automatica della patente in caso di condanna o di patteggiamento anche condizionale e la sua restituzione dopo 15 anni (30 in caso di fuga del conducente).

Unica attenuante prevista è quella del concorso colposo della persona offesa: la pena è diminuita fino alla metà nel caso in cui l’evento morte non derivi esclusivamente dalla condotta del colpevole.

 

Il secondo reato introdotto nel 2016 è quello di lesioni stradali. Anche in questo caso si hanno tre diversi regimi sanzionatori riconducibili alle medesime fattispecie sopra elencate per l’omicidio colposo:

  • è punito chiunque cagiona, per colpa, le lesioni di una persona a seguito della violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
  • le lesioni colpose causate da chiunque si ponga alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope sono punite con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.
  • infine, laddove è prevista la reclusione da cinque a dieci anni per l’omicidio, la detenzione per lesioni colpose va da un anno e sei mesi a tre anni per le gravi e da due a quattro anni per quelle gravissime.

 

Le circostanze aggravanti ed attenuanti previste per le lesioni stradali sono le medesime previste per l’omicidio stradale, con l’unica peculiarità che, in caso di lesioni plurime, la pena non può superare gli anni sette.

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