In caso di accoglimento della richiesta da parte dell’imputato di accesso al lavoro di pubblica utilità non può essere sospesa la patente quando viene configurato il reato di guida in stato di ebbrezza

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Si ritiene di rilevante utilità pratica segnalare una sentenza della Corte di Cassazione ( sentenza n. 48330/17) che ha statuito che nel caso in cui il Giudice sostituisca all’imputato del reato di guida in stato di ebbrezza la pena detentiva con i lavori di pubblica utilità, non può contestualmente procedere alla sospensione della patente.

Il Tribunale di merito, a fronte della richiesta da parte dell’imputato del c.d. patteggiamento, sostituiva la pena detentiva con i lavori di pubblica utilità , applicando come pena accessoria la sospensione della patente per 9 mesi.

Il difensore dell’imputato lamentava l’erronea applicazione della legge penale, in quanto la norma prevede che nel caso di applicazione della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità con esito favorevole le sanzioni accessorie come la sospensione della patente possono essere ripristinate.

La Suprema Corte di Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto: “in caso di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo confiscato”.

Viceversa, qualora si verifichi la violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Giudice che procede o il Giudice dell’Esecuzione, a richiesta del Pubblico Ministero o di ufficio, tenuto conto dei motivi, dell’entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca.

Una particolare attenzione deve essere posta sull’inciso ripristino secondo il quale, per la Corte di Cassazione, equivale a rimettere in vigore, ristabilire, riportare ad uno stato precedente, mentre nel caso in cui venisse assegnata immediata esecutività alla sanzione accessoria della sospensione della patente si correrebbe il rischio di far venire meno gli effetti premiali della legge, la quale statuisce (art. 186, co 9 bis, CdS) che in caso di esito positivo dei lavori di pubblica utilità il Giudice fissa una nuova udienza per dichiarare estinto il reato, revoca la confisca del veicolo ove precedentemente inflitta e dimezza la durata della sospensione della patente di guida.

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