Il Tribunale di Vicenza riconosce il risarcimento del danno da perdita affettiva anche all’amante del defunto coniuge: è sufficiente provare l’esistenza di un saldo vincolo affettivo anche in assenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio giuridicamente rilevanti

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Il Tribunale di Vicenza, con una rivoluzionaria sentenza, emessa lo scorso mese di febbraio 2018 ha ammesso nell’ambito di un procedimento penale riguardante il caso di un uomo investito da un’automobile, la domanda di risarcimento del danno formulata non solo dalla moglie della vittima, ma anche dall’amante di quest’ultima, con la quale il defunto intratteneva una relazione da poco più di 7 mesi.

La donna si è infatti costituita parte civile nel procedimento attivato in seguito al decesso del compagno, al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale provocato dall’uccisione del proprio uomo, allegando e provando in giudizio che nonostante la brevità della relazione, il rapporto instaurato con la vittima si caratterizzava per la sussistenza di un saldo vincolo affettivo, tanto che i due amanti avevano progettato di andare a convivere e successivamente sposarsi, non appena vi fossero stati separazione e divorzio.

Il Giudice, nel corso dell’udienza preliminare, ammetteva pertanto la richiesta risarcitoria, riconoscendo la legittimazione ad agire della donna, per aver dimostrato l’esistenza di un legame affettivo con la vittima e di aspettative di vita comune.

Questa pronuncia si inserisce nell’alveo di un orientamento giurisprudenziale, ormai sempre più consolidato, che ha finalmente valorizzato i legami affettivi e sentimentali in sé, a prescindere dalla veste giuridica assunta e dal loro inquadramento all’interno di una delle categorie “classiche”, quali moglie, marito, convivente, madre, padre, figli ecc.

A riconoscere la sussistenza di un danno non patrimoniale e, dunque, il diritto ad ottenere un risarcimento per la recisione del legame affettivo intercorrente con la vittima, indipendentemente dall’esistenza o meno di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali è stata nel 2012 la Corte d’Appello di Milano, con sentenza poi confermata dalla Corte di Cassazione, che ha riconosciuto il danno non patrimoniale da “uccisione del fidanzato”, evidenziando che il danno da perdita affettiva, di regola riconosciuto a quelli che sono i prossimi parenti della vittima, ricomprende anche chi “con la vittima aveva un solido legame affettivo a prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio giuridicamente rilevanti come tali”.

La novità della sentenza in esame riguarda però la circostanza che, nel caso di specie, non è stato ritenuto indispensabile il requisito della “convivenza” tra il richiedente e la vittima, da sempre elemento fondamentale per ottenere un risarcimento.

A tale proposito, anche il Tribunale di Firenze, nel 2015, aveva riconosciuto la configurabilità di un danno a favore della fidanzata “non convivente” della vittima, richiedendo solo come necessaria la prova di uno stabile legame tra le due persone. Sulla stessa linea la Corte di Cassazione, nel dicembre 2017, ha ulteriormente valorizzato l’aspetto affettivo, riconoscendo anche ai nipoti non conviventi con il nonno, scomparso a causa di un incidente stradale, il diritto a ottenere un risarcimento del danno sulla base del presupposto secondo il quale “il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante”.

D’altra parte, l’importanza dell’elemento soggettivo del rapporto è stata riconosciuta anche dal nostro legislatore, che con la recente legge Cirinnà, che regola le Unioni Civili e le Convivenze, ha disposto che per il riconoscimento legale di una convivenza non basta il semplice dato oggettivo della coabitazione, ma è necessario provare un “legame affettivo di coppia”.

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