Il perdono giudiziale nei processi penali minorili

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La Costituzione italiana, all’art. 31, comma 2, impone alla Repubblica di proteggere, oltre alla maternità ed all’infanzia, anche la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Alla luce di ciò si spiegano le peculiarità del processo penale minorile, che persegue non soltanto fini punitivi, bensì prevalentemente fini rieducativi e risocializzanti, in un’ottica di protezione e tutela del minore imputato.

Per conseguire tale finalità l’ordinamento giuridico ha istituito degli organi giurisdizionali specializzati, con la partecipazione di cittadini estranei all’ordine della magistratura ed esperti in materie dell’età dell’evoluzione ed ha, in particolare, adottato strumenti processuali volti ad evitare gli effetti stigmatizzanti derivanti dal contatto del minore imputato con la giustizia penale.

Tra questi strumenti vi è, innanzitutto, il perdono giudiziale, previsto dall’art. 169 del codice penale.

Il perdono giudiziale è una causa di estinzione del reato, che trova applicazione solo ed esclusivamente nei confronti di un imputato minorenne e che consiste nella rinuncia dello Stato alla condanna di quest’ultimo in considerazione della sua età, al fine di consentirgli un più rapido recupero sociale.

Vediamo allora quali sono i presupposti per la concessione dello stesso.

Innanzitutto, il perdono giudiziale può esser concesso solo se il giudice ritiene di poter applicare, in concreto, una pena detentiva non superiore a due anni di reclusione o una pena pecuniaria, sola o congiunta a pena detentiva, di ammontare non superiore 1549,37 euro.

Costituiscono, invece, impedimento una precedente condanna per delitto, anche se con l’intervento della riabilitazione, o la dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza.

Al contrario, una precedente condanna alla pena dell’ammenda o dell’arresto per una contravvenzione, o a quella della multa per un delitto, non costituiscono condizione ostativa alla sua applicazione.

Possono incidere negativamente sulla concessione del beneficio anche solo precedenti denunce o comportamenti che, seppur non costituenti reato, sono da ritenersi gravi manifestazioni di pericolosità sociale per il futuro.

Ulteriore condizione essenziale per l’applicazione del perdono giudiziale è la ragionevole presunzione da parte del giudice che la mancata irrogazione della pena contribuisca al recupero del minore, lasciando presupporre, quindi, una sua buona condotta per il futuro.

Il perdono giudiziale può essere concesso solo una volta, anche se la giurisprudenza ritiene che possa esser concesso anche una seconda volta per un reato commesso antecedentemente alla prima sentenza con la quale è stato concesso il perdono, se le due pene cumulate non superano i limiti previsti per l’applicazione del beneficio.

La sentenza di perdono giudiziale pur escludendo la punibilità del minore presuppone un accertamento della sua colpevolezza e produce alcuni effetti pregiudizievoli.

Infatti il precedente penale resterà iscritto nel casellario giudiziale sino al compimento del ventunesimo anno di età e, in ogni caso, nulla impedisce alla persona danneggiata dal reato di agire in sede civile per chiedere il risarcimento dei danni patiti.

È bene evidenziare che il perdono giudiziale è un beneficio che può esser concesso anche d’ufficio dal giudice, ossia senza alcuna specifica richiesta proveniente dall’imputato o dal suo difensore; tuttavia, per dimostrare la buona condotta del minore ed indurre il giudice ad effettuare una prognosi positiva circa il suo futuro comportamento può esser utile produrre della documentazione, quale, ad esempio, la relazione di uno psicologo o psicoterapeuta che ha intrapreso un percorso terapeutico con il minore, la pagella scolastica (se il rendimento è positivo), certificazioni di attività di studio, lavoro o volontariato che il minore svolge abitualmente o che ha intrapreso in seguito alla commissione del reato.

Inoltre, può esser opportuno svolgere indagini difensive e, in particolare, assumere informazioni da terze persone che possono deporre a favore dell’imputato, ridimensionandone la partecipazione nella commissione del reato o connotandone positivamente la personalità.

Perciò è fondamentale rivolgersi ad un professionista competente in materia, che sappia svolgere tutte le attività difensive necessarie nel caso concreto, evitando al minore, per quanto possibile, il pregiudizio che un processo penale reca con sé e, soprattutto, riducendo le conseguenze negative che ne derivano.


 

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