Il genitore non coniugato che non versa il mantenimento per i figlio minorenne é punito ai sensi dell’art. 570 c.p. e non ai sensi dell’art. 570 bis c.p., non essendo considerato “coniuge”

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Per il nostro ordinamento commette reato il genitore che non versa l’assegno di mantenimento previsto dal giudice in favore dei figli.

Di recente, in materia sono intervenute radicali modifiche legislative.

In particolare, con il decreto legislativo n. 21 del 2018, è stata introdotta una nuova norma nel codice penale, l’art. 570 bis, che va a sostituire due fattispecie delittuose in precedenza contenute nella Legge n. 898/1970 (legge sul divorzio) e nella Legge 54/2006 (legge sull’affidamento condiviso dei figli).

La legge su divorzio, all’art. 12 sexies, prevedeva che dovesse esser punito (con le pene previste dall’art. 570 del codice penale) il coniuge che si sottraeva all’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile.

La legge 54/2006, all’art. 3, prevedeva, invece, la punibilità (sempre con le medesime pene previste dall’art. 570 c.p.) del coniuge che non avesse provveduto a versare l’assegno di mantenimento previsto dal giudice civile in sede di separazione.

Con riferimento a quest’ultima fattispecie, la giurisprudenza era giunta ad estenderne l’applicabilità anche nell’ipotesi di omesso versamento della somma fissata dall’Autorità Giudiziaria per il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio a seguito della cessazione di un semplice rapporto di convivenza tra i genitori.

Lo scopo perseguito era, chiaramente, quello di evitare disparità nella tutela della prole in base al solo fatto di essere nata o meno in costanza di matrimonio, così da uniformarsi ai principi dettati dall’art. 337 bis c.c., norma che estende anche ai figli naturali le disposizioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale.

In estrema sintesi, prima dell’entrata in vigore del nuovo art. 570 bis c.p., commetteva un reato sia il coniuge che ometteva di versare l’assegno divorzile/di separazione, sia il genitore non coniugato che non pagava l’assegno di mantenimento disposto dal giudice in favore della prole.

Orbene, oggi queste fattispecie criminose sono state ufficialmente abrogate e sono confluite nel nuovo art. 570 bis codice penale, il quale, tuttavia, contempla tra i soggetti attivi solamente i “coniugi”.

Infatti, l’art. 570 bis c.p. prevede che le pene indicate nell’art. 570 c.p. si applichino soltanto al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio o che comunque violi gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

Poiché la norma fa riferimento esclusivo al “coniuge”, il reato non può esser configurato nei confronti di genitori non coniugati.

Attenzione però: la condotta del genitore non coniugato che non corrisponde l’assegno di mantenimento a favore del figlio minore nato fuori dal matrimonio, sarà comunque punibile ai sensi dell’art. 570, comma 1 c.p. per aver violato gli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, ovvero ai sensi dell’art. 570, comma 2, c.p., laddove sia contestata anche la circostanza di avere fatto mancare i mezzi di sussistenza.

Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 2 dell’art. 570 c.p., è bene non dimenticare che, in presenza di figli minori, lo stato di bisogno è presunto e non suscettibile di prova contraria.

Ne consegue che, seppur non punibile ai sensi del nuovo art. 570 bis c.p., il genitore che non versa l’assegno di mantenimento per i figli sarà punito ai sensi dell’art. 570 c.p., vuoi con una pena detentiva, vuoi con una pena pecuniaria, vuoi con entrambe, a seconda che sia configurato il primo od il secondo comma.

Questa interpretazione della legge è oramai comunemente condivisa in seno alla giurisprudenza di merito e di legittimità.

In conformità a tale orientamento si è recentemente pronunciato anche il Tribunale di Treviso che, con sentenza n. 554 dell’08/05/2018, ha condannato un padre in ordine al reato di cui all’art. 570, comma 1, c.p. per non aver mai versato in quattro anni l’assegno di mantenimento previsto dal giudice civile in favore del figlio minorenne, nato da una relazione sentimentale mai sfociata in un matrimonio.

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