I delitti contro l’ambiente: le principali novità della l.n. 68/2015

  1. Home
  2. Leggi e Decreti
  3. I delitti contro l’ambiente: le principali novità della l.n. 68/2015

Con legge 22 maggio 2015, n. 68 sono state introdotte all’interno del codice penale, per la prima volta, numerose disposizioni in tema di delitti contro l’ambiente.

In particolare, è stato introdotto il nuovo Titolo VI-bis, rubricato “Dei delitti contro l’ambiente” che comprende il delitto di inquinamento ambientale, morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, disastro ambientale, omessa bonifica, delitti colposi contro l’ambiente, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ed impedimento del controllo.

Vengono previste due nuove circostanze aggravanti, l’una (art. 452 octies) relativa ai reati associativi di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p., l’altra (art. 452 novies, aggravante ambientale) di carattere comune, applicabile quando un fatto previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti nel titolo; l’art. 452 decies contiene una disposizione premiale applicabile ai delitti del titolo nei casi di ravvedimento operoso; l’art. 452 undecies introduce una nuova ipotesi di confisca obbligatoria e per equivalente; ed infine l’art. 452 duodecies disciplina la misura riparatoria, applicabile in tutte le ipotesi di condanna o patteggiamento per un delitto del titolo, del ripristino dello stato dei luoghi.

Collocate al di fuori del nuovo titolo, ma comunque legate alla disciplina dei nuovi reati, sono le norme che per essi prevedono: il raddoppio dei termini di prescrizione (viene modificato l’art. 157 co. 6 c.p.); l’applicabilità della pena accessoria che comporta l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (modifica all’art. 32 quater c.p.); l’applicabilità della disciplina in materia di responsabilità da reato degli enti (modifica dell’art. 25 undecies del d.lgs. 231/2001).

Di notevole rilievo è poi l’intervento sul Testo unico sull’ambiente, al quale viene aggiunta una nuova parte sesta-bis, contenente la “disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”. La novella introduce – per le contravvenzioni previste dal testo unico, che hanno natura delittuosa – una particolare ipotesi di estinzione del reato quando vengano correttamente eseguite le prescrizioni impartite dagli organi competenti: la nuova parte del testo unico disciplina i presupposti sostanziali e processuali dell’istituto, prendendo in larga misura a modello la disciplina relativa all’estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro, contenuta agli artt. 20 e ss. del d.lgs. 281/2008.

L’intenzione del legislatore è quella di sanzionare in modo forte ed efficace, evitando i rischi della prescrizione per i casi più eclatanti e mediatici, i pericoli concreti ed i danni che l’ambiente subisce. Tuttavia, si riconosce che ove le violazioni contravvenzionali non siano concretamente in grado di ledere il bene giuridico ambientale, l’interesse pubblico è soddisfatto nell’eliminazione delle violazioni mediante il rispetto di alcune prescrizioni specifiche ed il pagamento di una sanzione pecuniaria in via amministrativa. Per l’irrogazione delle sanzioni forti è richiesta, invece, la prova dell’effettiva causazione di un danno.

Inquinamento ambientale e disastro ambientale rappresentano i cardini del sistema e risultano puniti rispettivamente con pene detentive che vanno da un minimo di 2 ad un massimo di 6 anni per l’inquinamento, mentre il disastro sanziona la condotta tipica con la reclusione da 5 a 15 anni. È prevista, inoltre, la pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.a. per le fattispecie di: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale radioattivo, impedimento di controllo e traffico illecito di rifiuti.

Viene introdotta la confisca obbligatoria, anche per equivalente, delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto del reato o che servirono a commetterlo, anche per il delitto di traffico illecito di rifiuti. Tale misura risulta, tuttavia, esclusa ove l’imputato abbia provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alla bonifica e al ripristino dello stato dei luoghi, nonché nel caso in cui detti beni appartengano a terzi estranei al reato. Per taluni illeciti quali il disastro ambientale, l’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e per l’ipotesi aggravata di associazione per delinquere, la nuova legge introduce anche la confisca quale misura di prevenzione dei valori ingiustificati o sproporzionati rispetto al proprio reddito. Viene previsto altresì che, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena, il Giudice debba ordinare anche il recupero e, se tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendo i costi a carico del condannato e delle persone giuridiche obbligate al pagamento delle pene pecuniarie in caso di insolvibilità del primo.

Significativo infine l’intervento in tema di ravvedimento operoso. Quest’ultimo, originariamente previsto come causa di non punibilità, ad oggi opera come circostanza di attenuazione della pena – dalla metà a due terzi, ovvero da un terzo alla metà – in favore di chi, rispettivamente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, eviti che l’attività illecita sia portata a conseguenze ulteriori, provveda alla messa in sicurezza, alla bonifica o al ripristino dello stato dei luoghi; ovvero collabori concretamente con l’Autorità di Polizia o Giudiziaria alla ricostruzione dei fatti e all’individuazione dei colpevoli.

Menu