I criteri per l’acquisizione di una prova digitale presente in rete che possa essere utilizzabile nel processo penale

  1. Home
  2. Diritto Penale
  3. I criteri per l’acquisizione di una prova digitale presente in rete che possa essere utilizzabile nel processo penale

Una delle questioni problematiche che si presenta oggi con sempre maggiore frequenza all’interno delle nostre aule di giustizia è quella relativa all’acquisizione nell’ambito di un processo penale di una prova digitale presente in rete.

Innumerevoli sono, infatti, i reati che possono essere commessi su internet o tramite internet.

Basti pensare al tristemente noto fenomeno del “cyberbullismo”, termine con il quale il nostro legislatore, con la recentissima Legge del 29 maggio 2017 n. 71, ha definito “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo“.

Trattasi di fenomeno ampiamente diffuso ed estremamente insidioso, ancor più perché colpisce soggetti poco più che adolescenti e, talvolta, anche bambini di tenerissima età .Non costituisce, tuttavia, l’unica forma di minaccia presente sul web.

In sensibile aumento sono i casi di cyberstalking, di diffamazione a mezzo social network, di trattamento illecito di dati personali e di sostituzione di persona.

Sono migliaia i siti internet che ogni anno vengono posti sotto monitoraggio dalle Polizia Postale per reprimere l’odioso fenomeno della diffusione di materiale pedopornografico e per contrastare l’adescamento di minori.

Ed ancora, in tema di reati informatici con finalità di profitto, diffusissime sono le truffe informatiche e, in particolare, il “phishing”, termine con il quale si suole indicare un tipo di truffa effettuata su Internet attraverso la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso, fingendosi un ente affidabile in una comunicazione digitale.

Dulcis in fundo, si pensi all’uso illecito di marchi e di concorrenza sleale, al furto d’identità, alle violazioni del diritto d’autore, alle truffe perpetrate tramite l’ausilio di piattaforme di compravendita online, e-commerce o su siti di annunci (subito.it, ebay).

Questi sono solo alcune delle innumerevoli fattispecie di reato che possono perpetrarsi attraverso l’ausilio di mezzi informatici o su internet.

Resta il problema, tuttavia, di fornire una prova del crimine consumatosi sul web.

Infatti, acquisire una prova digitale comporta una lunga serie di criticità, legate al fatto che

il dato informatico è facilmente alterabile e, disponendo degli opportuni permessi sul sistema informatico, l’utilizzatore ha la possibilità di modificarne il contenuto senza lasciare alcuna traccia e rendendo impossibile determinare lo stato del dato informatico in un momento precedente. Il dato informatico è inoltre volatile, posto che lo stesso può essere modificato o cancellato senza alcuna possibilità di recupero. Infine, ciò che contraddistingue il dato informatico è il completo anonimato.

Per tali ragioni le classiche stampate cartacee di pagine web, così come gli screenshot, non costituiscono prova piena, genuina ed inalterabile di quanto in esse rappresentato e, per tale ragione, saranno facilmente contestabili in giudizio

In questa direzione si è orientata anche la Suprema Corte di Cassazione che, nel pronunciarsi sul valore probatorio di una pagina web e sulla sua rilevanza processuale, ha affermato che “poiché le informazioni tratte da una rete telematica sono per natura volatili e suscettibili di continua trasformazione, a prescindere dalla ritualità della produzione, va esclusa la qualità di documento in una copia su supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con garanzie di rispondenza all’originale e di riferibilità a un ben individuato momento”(Corte di Cassazione, Sezione lavoro, sentenza 2912/2004 del 2 dicembre 2003).

Si potrebbe allora pensare di generare una copia del dato digitale, ossia salvare la pagina web. Tuttavia, anche questo metodo, seppur facile ed economico, presenta le stesse problematicità della stampata cartacea. C’è chi ricorre al classico testimone, il quale, dopo aver guardato la pagina web incriminata, riferisce quanto visto al giudice o, addirittura, all’autentica di pagina web da parte di un notaio. Ebbene, neppure questo metodo di certificazione è del tutto esente da criticità.

Infatti, il notaio, ed ancor più il semplice testimone, si limita a “certificare” le proprie percezioni, producendo una copia (seppur autentica) di quanto rappresentato sul proprio computer.

È evidente come neppure questa tecnica, peraltro assai costosa, consenta di documentare efficacemente ed in maniera completa una dato informatico.

Tra gli strumenti attualmente disponibili per svolgere questo tipo di attività e che forniscono maggiori garanzie si segnalano: FAW (Forensics Acquisition of Websites), un software che permette l’acquisizione parziale o totale di una pagina web, ed HASHBOT, il primo web tool gratuito, peraltro made in Italy, in grado di acquisire in modalità forense una pagina web e consentirne altresì la validazione nel tempo.

In conclusione, nell’ipotesi in cui occorra produrre in giudizio la prova di una pagina web o di un intero sito internet, occorre affidarsi subito ad un avvocato competente in questa materia che, con l’ausilio di un consulente tecnico di informatica forense, sia in grado di documentare integralmente, efficacemente e nel tempo più rapido possibile il dato informatico che si intende presentare, così scongiurando il rischio di artefatte modifiche o addirittura di rimozioni, atte a sostenere l’inattendibilità della prova digitale prodotta in giudizio.

Menu