Conseguenze sanzionatorie della condotta tenuta dall’utente della strada consistente nel rifiutarsi di sottoporsi all’alcoltest

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Tra gli utenti della strada è inspiegabilmente diffusa la credenza che, con il rifiuto a sottoporsi all’alcooltest, si eviti qualsivoglia contestazione di guida in stato di ebbrezza.

La realtà è, tuttavia, ben diversa, in quanto il nostro Legislatore, al comma 7 dell’art. 186 C.d.S., ha espressamente previsto l’applicazione della sanzione principale prevista per la più grave tra le ipotesi di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (lett. c comma 2 art. 186 C.d.s.).

Chi rifiuta di sottoporsi all’alcoltest dunque viene sanzionato allo stesso modo di chi viene trovato con un tasso di alcol superiore a 1,5 g/l e, pertanto, subisce un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, la decurtazione di 10 punti dalla patente, la sospensione della patente da 1 a 2 anni e la definitiva confisca dell’automobile (salvo nel caso in cui guidi un’auto di proprietà altrui).

Per quanto riguarda, invece, la sanzione accessoria amministrativa relativa alla sospensione della patente di guida (a differenza delle ipotesi di cui alla lett. c) dell’art. 186, comma 2, C.d.s., per le quali è disposta la sospensione della patente da uno a due anni raddoppiabili nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato), nel caso di rifiuto a sottoporsi all’accertamento etilometrico la sospensione va da un minimo di sei mesi al massimo di due anni e non è previsto il raddoppio qualora si guidi l’auto di proprietà di terzi.

A questa conclusione si è giunti dopo una nota pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cassazione penale, sez. un. 29 ottobre 2015 n. 46624), con la quale è stato stabilito che “Il rinvio alle stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione, contenuto nel secondo periodo del comma 7 dell’art. 186 D. Lgs. n. 285 del 1992, dopo le previsioni relative alla sospensione della patente di guida ed alla confisca del veicolo, deve intendersi limitato alle sole modalità e procedure, contenute nell’art. 186, comma 2, lett. c), D. Lgs. n. 285 del 1992, che regolano il sistema della confisca del veicolo, con esclusione del rinvio alla disciplina del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato”.

In precedenza, invece, alcune pronunce avevano comminato la sanzione accessoria del raddoppio della sospensione della patente di guida a colui che si rifiutava di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico, nell’ipotesi in cui il veicolo appartenesse ad un terzo.

In conclusione, all’automobilista che si oppone all’alcooltest verranno comminate le sanzioni principali previste dall’art. 186, comma 2, lett c.) C.d.s., oltre che la sospensione della patente da sei mesi ad un anno, ma, in seguito a tale sentenza, è pacifico che non verrà mai raddoppiata la durata di tale sospensione nell’ipotesi in cui il veicolo appartenga ad un terzo, a differenza di quanto accadrebbe se decidesse di sottoporsi all’accertamento e risultasse aver superato la soglia prevista dalla lett.c) dell’art. 186 C.d.s.

 

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