L’elemento psicologico del reato di calunnia

Il delitto di calunnia è disciplinato dall’articolo 368 del codice penale e richiede la coscienza e volontà di accusare qualcuno di aver commesso un fatto penalmente rilevante, sapendolo innocente.

La sentenza in commento descrive la vicenda di una signora che aveva accusato l’ex compagno di maltrattamenti in famiglia, allegando alla denuncia numerosi messaggi registrati e raccontando significativi episodi a sostegno di quanto affermato.

Tuttavia, il procedimento a carico dell’uomo veniva archiviato ed egli, per ripicca, accusava l’ex compagna del reato di calunnia perché convinto che la falsa incolpazione fosse motivata da una finalità estorsiva.

L’avvocato Gianluca Ballo – socio cofondatore unitamente all’avvocato Alessandro Luciano dello Studio legale Luciano|Ballo & Associati – incentrava la tesi difensiva sul fatto che, per ottenere una condanna per calunnia, è necessario fornire in giudizio la prova certa della sussistenza della consapevolezza – in capo all’accusante –  dell’innocenza dell’accusato rispetto al fatto attribuito.

Il Tribunale penale di Rovigo, chiamato a valutare in concreto la condotta dell’imputata, riteneva che “la mancata, compiuta dimostrazione con il canone probatorio dell’oltre ogni ragionevole dubbio delle condotte maltrattanti denunciate non implica di per sé, tuttavia, la prova della natura calunniosa della stessa denuncia”.

In effetti, la signora aveva raccontato episodi che, seppur non sufficienti a provare i maltrattamenti, avevano causato in lei un forte turbamento e senso di preoccupazione per la sua incolumità, tali da indurla a rivolgersi a uno psicologo: non poteva dunque esservi in lei alcuna palese consapevolezza dell’innocenza dell’accusato.

In definitiva, il Tribunale dava atto dell’insussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di calunnia, assolvendo l’imputata perché il fatto non sussiste.

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