La responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria

La responsabilità colposa che può essere tipicamente contestata agli operatori in ambito sanitario è quella per morte o lesioni personali cagionate al paziente: di questo si occupa l’art. 6 della Legge n. 24/2017 (c.d.  ‘‘Legge Gelli – Bianco’’), che ha inserito nel codice penale l’art. 590 sexies.

Si tratta di un tema di cui si è discusso durante il ‘‘Corso Nazionale di Nefrologia Interventistica’’ della Società Italiana di Ecografia (SIUMB) – organizzato unitamente alla Scuola di Ecografia Nefrologica di Rovigo (diretta dal professor Fulvio Fiorini) ed alla Società Italiana di Nefrologia (SINreni) presso la Casa di Cura ‘‘Città di Rovigo’’ – nel corso del quale l’avvocato Gianluca Ballosocio cofondatore unitamente all’avvocato Alessandro Luciano dell’omonimo studio legale – ha partecipato in veste di relatore.

Quando però, in linea generale, si può affermare che un medico (od un altro operatore sanitario) è penalmente responsabile per le lesioni subite o per la morte del paziente?

Il criterio fondamentale è rappresentato dal c.d. ‘‘giudizio controfattuale ex post’’, ovvero un’operazione di astrazione logica che riesamina la sequenza causale in relazione al comportamento, commissivo od omissivo, concretamente tenuto dall’operatore sanitario in rapporto all’evento di danno, ovvero sostituisce idealmente a quella azione od omissione la condotta che, secondo le linee guida e le buone pratiche clinico – assistenziali, sarebbe stata corretta.

Se il risultato di tale operazione di astrazione logica è ancora la morte (o sono ancora le lesioni personali cagionate al paziente) non vi sarà responsabilità dell’esercente la professione sanitaria (in altri termini: il medico, anche se avesse agito in maniera esattamente corrispondente a quanto previsto dalle linee guida e dalle buone pratiche clinico – assistenziali, non avrebbe potuto cambiare il decorso di quella vicenda); se, invece, il risultato della sequenza causale sarebbe stato idealmente diverso (se cioè il paziente sarebbe rimasto in vita o non avrebbe riportato lesioni) allora evidentemente vi è responsabilità del sanitario.

Se il meccanismo delineato è analogo sia nel processo civile che in quello penale, il criterio di imputazione è però sensibilmente diverso e molto più rigoroso in ambito penalistico.

Come precisato dall’avvocato Gianluca Ballo durante il proprio intervento, nel processo penale potrà essere affermata la responsabilità del sanitario per omicidio o per lesioni personali colpose solo se sarà dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio che se egli avesse agito correttamente (ovvero in maniera esattamente corrispondente a quanto previsto dalle linee guida e dalle buone pratiche clinico – assistenziali) il paziente sarebbe sopravvissuto o non avrebbe subito lesioni.

Pertanto, qualora residuasse un ragionevole dubbio che, agendo diversamente, il sanitario avrebbe potuto salvare la vita o evitare le lesioni del paziente, l’esercente la professione sanitaria sarà assolto ai sensi dell’art. 530, 2° comma, c.p.p.

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