Imputato assolto dal reato di molestie anche se ha inviato molteplici messaggi al cellulare della presunta persona offesa
Dopo la fine di una breve relazione sentimentale durata qualche mese, una giovane donna denunciava l’ex compagno per molestie, ritenendo assillanti e persecutori i continui messaggi inviati alla sua utenza cellulare dall’uomo.
Tuttavia, il Pubblico Ministero, al termine del dibattimento, riteneva correttamente di chiedere al Tribunale penale monocratico di Rovigo il proscioglimento dell’imputato perché il fatto non costituisce reato, atteso che la condotta di molestie non era accompagnata da altrettanta intenzionalità nel creare prostrazione e disturbo alla persona offesa.
La tesi difensiva dell’avvocato Gianluca Ballo – socio cofondatore unitamente all’avvocato Alessandro Luciano dello Studio Legale Luciano | Ballo & Associati – puntava all’assoluzione dell’imputato proprio perché, nel corso dell’esame della donna avanti al Tribunale, era emerso che la stessa avesse tentato di contattare più volte l’imputato, oltre a rispondere ai suoi messaggi anche successivamente alla querela presentata nei suoi confronti.
Il solo numero di sms inviati dall’imputato non bastava a integrare le molestie.
Non c’era prova, dunque, dell’elemento soggettivo del reato, consistente nella volontà di creare disturbo alla vittima con insistente petulanza, né c’era prova del turbamento della signora.
Il Tribunale di Rovigo non poteva che accogliere le tesi del P.M. e del difensore dell’imputato, pronunciando il proscioglimento perché il fatto non costituisce reato ex art. 530, comma 2 °, c.p.p.
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