Il conducente è tenuto ad un obbligo di maggiore prudenza in centro abitato

La sentenza in commento riguarda il caso di un’automobilista che, transitando lungo una strada cittadina a velocità di parecchio superiore al limite dei 50 km/h, impattava violentemente con un ciclomotore proveniente dall’opposto senso di marcia, provocando la morte immediata del motociclista.

Nonostante i segni di frenata di circa venti metri lasciati sull’asfalto, la velocità dell’autovettura non permetteva al conducente di arrestare la stessa in tempo utile per scongiurare la collisione; dall’istruttoria dibattimentale nel processo penale celebrato avanti il Tribunale monocratico di Siracusa, emergeva che il motociclista era privo del casco e che era stato lui stesso ad invadere la semicarreggiata di pertinenza della vettura (verosimilmente per fare ingresso in una carrozzeria).

I congiunti del defunto, parti civili costituite nel processo per omicidio colposo celebrato a carico dell’automobilista, assistiti dall’avvocato Gianluca Ballo – socio cofondatore unitamente all’avvocato Alessandro Luciano dell’omonimo studio legale – riuscivano a provare la responsabilità penale dell’imputato anche in ragione di quanto emerso dalla consulenza tecnica di parte.

Dalla consulenza emergeva infatti che la carreggiata stradale era in buono stato di manutenzione, che la visibilità era buona, che la vettura andava ad una velocità troppo superiore al limite e che la manovra del ciclomotore non era stata imprudente: infatti, se il conducente dell’autoveicolo avesse rispettato la velocità dei 50 km/h, come indicato dalla segnaletica, avrebbe potuto agevolmente evitare l’impatto.

Risultava dunque evidente che, a fronte delle normali condizioni ricorrenti nel caso di specie, era stata determinante la mancanza di adeguata prudenza alla guida da parte dell’imputato, che avrebbe potuto (e dovuto) prevedere che, in una strada cittadina con svariate attività commerciali, si sarebbero potute verificare manovre per entrare ed uscire dalle strutture presenti.

Il Tribunale di Siracusa condannava dunque l’imputato ad un anno e due mesi di reclusione, accogliendo la domanda di risarcimento dei danni patiti dai congiunti del defunto, da liquidarsi in separata sede civile.

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