Furto della carta carburante: assolto l’imputato per non aver commesso il fatto
La sentenza in commento riguarda un recente caso di cui si è occupato l’avv. Alessandro Luciano – socio cofondatore unitamente all’avv. Gianluca Ballo dell’omonimo studio legale – quale difensore di persona imputata per i reati di furto ed indebito utilizzo di carta carburante intestata ad altra azienda.
Era infatti accaduto che, qualche giorno dopo aver eseguito il tagliando alla macchina aziendale, un dipendente si era accorto che all’interno dell’autovettura non si rinveniva più la carta carburante e che, dall’esame del conto corrente aziendale, la stessa era stata utilizzata per effettuare numerosi pagamenti presso alcuni distributori di carburante della zona.
In particolare, emergeva dalle indagini che uno dei meccanici che aveva lavorato presso l’officina aveva riferito che, qualche tempo prima, gli era capitato di accompagnare l’imputato (anche lui meccanico presso la stessa officina) a fare rifornimento di benzina e che in quella occasione, per pagare il carburante, quest’ultimo avrebbe usato una carta sottratta ad un cliente; a suo dire, dunque, tale condotta sarebbe stata abituale per l’imputato.
Tuttavia, l’unica prova a carico dell’imputato erano proprio le fumose accuse dell’ex collega di lavoro ed alcune riprese delle videocamere di sorveglianza poste lungo una strada provinciale, che avevano effettivamente ripreso l’auto in uso all’imputato circolare nei pressi del distributore ove erano stati effettuati i prelievi di benzina pagati con la carta di credito rubata.
L’avvocato Luciano, in fase dibattimentale, evidenziava come non vi fossero sufficienti prove a carico dell’imputato, che non era stato visto sottrarre la carta carburante, né era stato colto nell’atto di fare rifornimento di benzina; inoltre, l’auto in suo possesso era intestata alla fidanzata (e quindi non vi era nemmeno certezza che, al momento delle riprese delle telecamere, egli fosse effettivamente alla guida dell’autovettura).
Ritenuto dunque che il processo fosse meramente indiziario, essendo le prove raccolte del tutto insufficienti a fondare una pronuncia di condanna, il Tribunale, accogliendo la tesi dell’avv. Luciano, mandava assolto l’imputato per non aver commesso il fatto.
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