Il marito depresso per la crisi coniugale non risponde del reato di minaccia grave | Studio Legale Penale Luciano Avvocato PADOVA https://www.avvocatopenale.legal Thu, 14 Sep 2023 10:11:02 +0000 it-IT hourly 1 Il marito depresso per la crisi coniugale non risponde del reato di minaccia grave https://www.avvocatopenale.legal/il-marito-depresso-per-la-crisi-coniugale-non-risponde-del-reato-di-minaccia-grave/ Thu, 14 Sep 2023 10:10:52 +0000 https://www.avvocatopenale.legal/?p=3861 La vicenda penale trae origine dalla querela presentata dalla moglie nei confronti del marito per il reato di minacce gravi di cui all’art. 612 c. II c.p. In particolare, la querelante riferiva che il marito si era recato presso la casa familiare per recuperare i suoi effetti personali e, cogliendo l’occasione, le rivolgeva gravi frasi...

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La vicenda penale trae origine dalla querela presentata dalla moglie nei confronti del marito per il reato di minacce gravi di cui all’art. 612 c. II c.p. In particolare, la querelante riferiva che il marito si era recato presso la casa familiare per recuperare i suoi effetti personali e, cogliendo l’occasione, le rivolgeva gravi frasi intimidatorie alludendo a frasi del tipo “ti ammazzo” oppure “ti faccio un culo così”.

L’avv. Luciano, difensore dell’imputato, poneva in evidenza la scarsa credibilità della ricostruzione dei fatti offerta dalla persona offesa poiché priva di riscontro tanto nella fase preliminare al giudizio che in quella successiva.

Al contrario, la dettagliata versione della vicenda fornita dall’imputato nel corso del suo esame in dibattimento risultava coerente con quanto emerso all’esito delle indagini preliminari. Nello specifico, il coniuge confermava di essersi presentato nel giorno dei fatti oggetto di contestazione, alcuni minuti prima dell’orario comunicato alla moglie, presso l’abitazione coniugale al solo fine di prendere le sue cose.

In sede di discussione dibattimentale, l’avv. Luciano poneva in risalto la coerente ricostruzione emersa in sede di esame dell’imputato ed evidenziava alcune circostanze utili a provare la sua innocenza. In particolare, rilevava:

  1. la compatibilità tra le dichiarazioni rese sui fatti, in sede di sommarie informazioni, dai conoscenti del coniuge ed il racconto offerto dallo stesso;
  2. alcuni accessi dell’imputato presso il reparto di psichiatria dell’ospedale nei giorni successivi ai fatti oggetto di contestazione;
  3. la sofferenza, da parte dell’imputato, di un grave stato ansioso-depressivo comprovato da verbali ospedalieri.

Tale disturbo psichico trovava conferma anche nella ricostruzione offerta dai conoscenti, vicini di casa del coniuge, i quali precisavano altresì che nel giorno dei fatti contestati l’imputato si era sentito male e si era recato in Pronto soccorso.

L’avv. Luciano poneva in risalto le gravi sintomatologie patite dall’imputato come l’insonnia e la profonda angoscia –  accertate e comprovate nei verbali sanitari – e dimostrava al Giudice la riconducibilità dello stato psichico sofferto al conflitto coniugale. In particolare, si evidenziava come i sintomi patiti dall’imputato si intensificassero in occasione degli incontri con la moglie o in conseguenza alle denunce presentate dalla stessa a suo sfavore.

Le valide argomentazioni utilizzate dall’avv. Alessandro Luciano sono state condivise dal Tribunale di Padova che con sentenza n. 1745/2019 ha assolto l’imputato dal reato di minaccia grave di cui all’art. 612 c. II c.p. perché il fatto non sussiste, ritenendo non attendibile la versione offerta dalla persona offesa.
sentenza Tribunale Padova n. 1745-2019

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Depenalizzazione del reato di ingiuria: cliente assolto perché il fatto non è previsto più dalla legge come reato https://www.avvocatopenale.legal/depenalizzazione-del-reato-di-ingiuria-cliente-assolto-perche-il-fatto-non-e-previsto-piu-dalla-legge-come-reato/ Wed, 12 Apr 2023 16:20:17 +0000 https://www.avvocatopenale.legal/?p=3846 Offendere qualcuno non costituisce più reato, lo ha stabilito il D.lgs n. 7 del 15 gennaio 2016 che, all’art. 1, ha abrogato la disposizione contenuta nell’art. 594 c.p., volta a punire il comportamento lesivo del decoro e dell’onore della persona. Nel 2014, l’Avv. Luciano ha assunto le difese di un uomo che avrebbe pronunciato parole...

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Offendere qualcuno non costituisce più reato, lo ha stabilito il D.lgs n. 7 del 15 gennaio 2016 che, all’art. 1, ha abrogato la disposizione contenuta nell’art. 594 c.p., volta a punire il comportamento lesivo del decoro e dell’onore della persona.

Nel 2014, l’Avv. Luciano ha assunto le difese di un uomo che avrebbe pronunciato parole ingiuriose nei confronti della moglie accompagnate da termini minatori nei suoi confronti, rendendolo imputabile, secondo l’accusa, dei reati di ingiuria e minaccia grave ai danni della persona offesa.

In sede processuale, a fronte dell’emissione del decreto di citazione diretta a giudizio, veniva sentita la persona offesa, nonché venivano acquisite sommarie informazioni testimoniali rese da soggetti informati sui fatti assieme alla sentenza di separazione dei coniugi ed a quella di condanna dell’imputato per condotte similari commesse in precedenza ai danni della persona offesa.

L’attività istruttoria del caso in esame si è conclusa nel 2014, quando l’ingiuria poteva inquadrarsi come un illecito criminoso, ai sensi dell’allora art. 594 c.p., punito con la pena della reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad € 516 e, nel caso di ingiuria aggravata, con la pena della reclusione fino ad un anno o la multa fino ad € 1.032.

L’udienza di discussione del processo si è tenuta, invece, nel 2019, quando, a fronte dell’intervento legislativo abrogativo, l’ingiuria non costituiva più illecito penalmente perseguibile.

Per tali ragioni, sia l’accusa che la difesa dell’imputato sostenuta dall’Avv. Luciano, chiedevano la pronuncia di non doversi procedere nei confronti dell’art. 594 c.p., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La vittima di un comportamento ingiurioso, a fronte dell’abrogazione dell’art. 594 c.p., non potrà più rivolgersi al Giudice penale per la tutela dei suoi diritti, ma potrà agire in sede civile chiedendo il risarcimento del danno.

Ai sensi dell’art. 3 del suddetto decreto legislativo, infatti, l’ingiuria, se compiuta con dolo obbliga l’autore di siffatto comportamento oltre che alla restituzione ed al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento di una sanzione pecuniaria civile.

L’ingiuria può essere quindi inquadrata come una condotta illecita da cui deriva la responsabilità civile del soggetto agente; essa, tuttavia, va slegata da qualsivoglia profilo di responsabilità penale.

Giova precisare come l’ingiuria deve distinguersi dal reato di diffamazione previsto dall’art. 595 c.p., che, differentemente dalla condotta ingiuriosa che viene commessa nei confronti ed in presenza della persona offesa, punisce chi danneggi la reputazione di un soggetto terzo assente, comunicando con più soggetti.

Riconoscere un diritto fondamentale, quale, nel caso di specie, il diritto all’onore, non comporta necessariamente l’obbligo per l’ordinamento di garantirne la tutela attraverso l’instaurazione di sanzioni penali; il legislatore, infatti, nei casi espressamente previsti, è libero di individuare strumenti alternativi altrettanto efficaci in termini di tutela, come il risarcimento del danno in chiave civilistica.

Il Tribunale di Padova, nel luglio 2019, a fronte degli elementi difensivi sostenuti dalla difesa dell’imputato, assolveva, con formula assolutoria piena, l’imputato dal reato a lui ascrittogli ex art. 594 c.p. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, senza comminare alcun tipo di sanzione pecuniaria. (cfr. Tribunale di Padova, sentenza n. 1745/19).

sentenza Tribunale Padova n. 1745-2019

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La denuncia per il reato di sostituzione di persona presentata dalla moglie nei confronti dell’ex marito viene archiviata in presenza di contrasti coniugali https://www.avvocatopenale.legal/la-denuncia-per-il-reato-di-sostituzione-di-persona-sporta-presentata-dalla-moglie-nei-confronti-dellex-marito-viene-archiviata-in-presenza-di-contrasti-coniugali/ Mon, 30 Jan 2023 11:38:46 +0000 https://www.avvocatopenale.legal/?p=3831 Con la presentazione, da parte della ex coniuge, di una querela per il reato di sostituzione di persona di cui all’art. 494 c.p. si instaurava, dinanzi al Tribunale di Padova, un procedimento penale a carico del marito difeso dall’avv. Alessandro Luciano. In particolare, l’imputato veniva accusato di aver trasmesso alla madre, al fratello e alla...

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Con la presentazione, da parte della ex coniuge, di una querela per il reato di sostituzione di persona di cui all’art. 494 c.p. si instaurava, dinanzi al Tribunale di Padova, un procedimento penale a carico del marito difeso dall’avv. Alessandro Luciano.

In particolare, l’imputato veniva accusato di aver trasmesso alla madre, al fratello e alla sorella della querelante diverse lettere a nome di quest’ultima e contenenti delle foto pornografiche della stessa.

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale veniva sottoposta ad esame la persona offesa, la quale contestava ulteriori fatti penalmente rilevanti a carico del medesimo imputato ed il Giudice – accogliendo l’eccezione sollevata dall’avv. Alessandro Luciano difensore dell’imputato – invitava la teste ad attenersi al capo oggetto di imputazione ed a riferire solo in relazione allo stesso.

In sede di testimonianza emergevano i forti contrasti esistenti tra gli ex coniugi – sfociati in procedimenti penali a carico dello stesso marito e definiti con assoluzione – tali da far ritenere poco credibile la ricostruzione dei fatti offerta dalla persona offesa.

La difesa, infatti, produceva tutte le pronunce intervenute tra le medesime parti e, in particolare, la sentenza di assoluzione dell’imputato per mancanza di prova in ordine alla contestata creazione di un falso profilo facebook.

L’avv. Luciano, peraltro, evidenziava le seguenti circostanze emerse in sede di testimonianza della querelante ed idonee ad escludere la responsabilità penale dell’imputato:

  1. non riconducibilità della calligrafia presente nelle lettere a quella dell’imputato;
  2. mancata certezza in ordine ai soggetti presenti nelle foto;
  3. incompatibilità del sistema di ripresa delle foto con le scarse abilità tecnologiche dell’imputato;
  4. pessima qualità delle fotografie incompatibile con il telefonino dell’imputato.

Le convincenti argomentazioni dell’avvocato Alessandro Luciano sono state condivise dal Tribunale Penale di Padova che, non ritenendo accertata ogni oltre ragionevole dubbio la responsabilità penale dell’imputato ha emesso una sentenza di assoluzione nei suoi confronti per non aver commesso il fatto risultando carente e contraddittoria la prova del reato contestato (cfr. sentenza Tribunale di Padova n. 1673/2019).

sentenza Tribunale Padova n. 1673-19

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Assolto un pensionato accusato di violenza sessuale dalla colf https://www.avvocatopenale.legal/assolto-un-tranquillo-pensionato-accusato-di-violenza-sessuale-dalla-colf/ Tue, 22 Nov 2022 11:12:48 +0000 https://www.avvocatopenale.legal/?p=3823 Il Giudice del Tribunale di Padova aveva disposto il rinvio a giudizio dell’imputato difeso dall’avvocato Alessandro Luciano sul presupposto che aveva importunato all’interno della propria abitazione la propria domestica facendole proposte sessuali e nonostante il suo diniego l’aveva costretta a subire violenza sessuale per un’ora e mezza utilizzando un fallo. All’esito del processo penale per...

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Il Giudice del Tribunale di Padova aveva disposto il rinvio a giudizio dell’imputato difeso dall’avvocato Alessandro Luciano sul presupposto che aveva importunato all’interno della propria abitazione la propria domestica facendole proposte sessuali e nonostante il suo diniego l’aveva costretta a subire violenza sessuale per un’ora e mezza utilizzando un fallo.

All’esito del processo penale per violenza sessuale il PM chiedeva la condanna dell’imputato a 7 anni di reclusione, il quale assistito dall’avvocato Alessandro Luciano, veniva assolto con la formula pienamente assolutoria perché il fatto non sussiste. (cfr. Tribunale Penale Collegiale di Padova sentenza n. 2569/2012).

L’avvocato Alessandro Luciano, in sede di esame della persona offesa, evidenziava molteplici elementi di inverosimiglianza che rendevano non credibili le dichiarazioni accusatorie dalla presunta vittima:

  • la persona offesa era tornata a fare le pulizie in casa anche dopo un primo episodio di violenza sessuale;
  • lo stato di salute dell’imputato di mezza età era tale da rendere inverosimile la dinamica della violenza sessuale che richiedeva una certa agilità;
  • i tabulati telefonici – acquisiti dall’avv. Alessandro Luciano mediante l’esecuzione di accurate indagini difensive – evidenziavano una fitta corrispondenza telefonica intercorrente tra la vittima e l’imputato sia prima che dopo gli episodi di presunta violenza;
  • l’incompatibilità dello stato di salute della vittima – affetta da sindrome ansioso-depressiva come attesta la certificazione medica prodotta – rispetto alla ricostruzione dei fatti.

La difesa dell’imputato assicurata dall’avvocato Alessandro Luciano ha evidenziato che non era credibile che la presunta vittima avesse potuto proseguire i lavori domestici presso l’abitazione dell’imputato anche dopo gli episodi di violenza sessuale, accettando il rischio di nuove aggressioni fisiche e conseguenti attacchi di panico.

L’avvocato Alessandro Luciano suggeriva all’imputato di rivolgersi ad un medico-legale per verificare se il proprio stato di salute fosse compatibile con la dinamica delle violenze sessuali descritta nella denuncia dalla presunta vittima.

Dalla consulenza tecnica di parte emergeva l’inidoneità fisica dell’imputato – ultrasessantenne e con gravi patologie vertebrali – a costringere la donna a subire rapporti sessuali mediante le modalità descritte nella denuncia.

All’esito dell’attività difensiva, pertanto non risultava provato il rifiuto della vittima al rapporto mentre emergeva la strumentalità della querela, presentata dalla persona offesa al solo fine di nascondere al marito la relazione extraconiugale intrapresa con l’imputato.

Le convincenti argomentazioni difensive utilizzate dall’avvocato Alessandro Luciano sono state condivise dal Tribunale Penale Collegiale di Padova che ha emesso in favore dell’imputato una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

sentenza Tribunale Padova n. 2569-2012

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La responsabilità dell’imputato deve essere accertata oltre ogni ragionevole dubbio https://www.avvocatopenale.legal/la-responsabilita-dellimputato-deve-essere-accertata-oltre-ogni-ragionevole-dubbio/ Thu, 17 Nov 2022 10:20:36 +0000 https://www.avvocatopenale.legal/?p=3816 Nell’ambito di una vicenda processuale in cui l’avvocato Alessandro Luciano ha prestato assistenza difensiva all’imputato quest’ultimo veniva accusato del reato di simulazione di reato ex art. 367 c.p. per aver falsamente denunciato la sottrazione di beni mobili presenti nel proprio capannone oggetto di sequestro preventivo. Il Pubblico Ministero chiedeva la condanna dell’imputato, ritenendolo colpevole per...

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Nell’ambito di una vicenda processuale in cui l’avvocato Alessandro Luciano ha prestato assistenza difensiva all’imputato quest’ultimo veniva accusato del reato di simulazione di reato ex art. 367 c.p. per aver falsamente denunciato la sottrazione di beni mobili presenti nel proprio capannone oggetto di sequestro preventivo.

Il Pubblico Ministero chiedeva la condanna dell’imputato, ritenendolo colpevole per avere simulato il reato di furto accusandolo di avere asportato personalmente i beni dal capannone.

L’avvocato Alessandro Luciano consigliava il proprio assistito di definire il procedimento penale formulando una richiesta di giudizio abbreviato per essere giudicato sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero.

In sede di discussione del giudizio abbreviato l’avvocato Luciano richiedeva l’assoluzione dell’imputato poiché dalle risultanze istruttorie non emergeva alcuna responsabilità penale del proprio assistito al di là di ogni ragionevole dubbio.

Le immagini rilevate del sistema di videosorveglianza del capannone – attivato a seguito del sequestro preventivo del capannone del cliente disposto nel contesto di altro procedimento penale connesso – non escludevano con certezza l’accesso all’area interessata da parte di soggetti terzi non autorizzati.

Il Giudice delle Indagini Preliminari, nel rendere note le motivazioni che lo hanno indotto ad assolvere l’imputato, accoglieva le argomentazioni difensive formulate dall’avvocato Luciano evidenziando che le riprese video:

  • attestavano la mera presenza dell’imputato all’interno del capannone nel periodo risalente all’epoca del fatto, senza accertare la corrispondenza tra i beni prelevati e quelli oggetto di denuncia;
  • facevano riferimento ad una zona limitata dell’intera area;
  • le telecamere monitoravano solo parzialmente il capannone che era dotato di altri sei punti di ingresso attraverso i quali potevano accedere soggetti terzi.

Questi elementi difensivi, evidenziati dalla difesa assicurata dall’avvocato Alessandro Luciano e valorizzati dall’Autorità Giudiziaria, hanno consentito la pronuncia di una sentenza di assoluzione in favore dell’imputato per insussistenza del fatto contestato perché non era emersa la prova della colpevolezza dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio (cfr. Giudice Indagini Preliminare di Padova sentenza n. 5171/2020).

sentenza GIP Padova n. 5171-2020

Avvocato Alessandro Luciano - Penalista

 

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Vessazioni occasionali non integrano il reato di maltrattamenti https://www.avvocatopenale.legal/vessazioni-occasionali-non-integrano-il-reato-di-maltrattamenti/ Wed, 16 Nov 2022 10:06:25 +0000 https://www.avvocatopenale.legal/?p=3795 Nel contesto di un processo penale l’imputato, assistito dall’avvocato Alessandro Luciano, veniva accusato del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi per aver sottoposto, in alcune occasioni, la coniuge ad aggressioni sia fisiche che verbali. Si tratta di un delitto disciplinato dall’art. 572 c.p. che richiede, ai fini della configurabilità, delle condotte violente plurime e...

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Nel contesto di un processo penale l’imputato, assistito dall’avvocato Alessandro Luciano, veniva accusato del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi per aver sottoposto, in alcune occasioni, la coniuge ad aggressioni sia fisiche che verbali.

Si tratta di un delitto disciplinato dall’art. 572 c.p. che richiede, ai fini della configurabilità, delle condotte violente plurime e reiterate nel tempo ai danni della vittima.

L’avv. Alessandro Luciano, nell’ambito della strategia difensiva concordata con il proprio assistito, rilevava la mancanza di credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, costituita parte civile.

In particolare, l’avv. Luciano evidenziava:

  • la contraddittorietà della versione della persona offesa rispetto a quella dei testi della difesa e di quello del PM;
  • l’inidoneità fisica dell’imputato, affetto da malattia reumatica certificata, ad aggressioni fisiche simili a quelle denunciate dalla persona offesa;
  • la sporadicità ed occasionalità degli episodi violenti.

L’avv. Alessandro Luciano sottolineava, altresì, l’ampiezza dell’arco temporale – decorrente dal 1999 al 2014 – oggetto di contestazione, nel corso del quale sarebbero emersi solo occasionali eventi di aggressione, distanti diversi anni l’uno dall’altro, a danno della vittima.

Il Tribunale di Padova valorizzava le argomentazioni difensive formulate dall’avv. Alessandro Luciano ritenendo gli intervalli temporali intercorrenti tra i vari episodi talmente ampi da escludere la sistematicità delle condotte violente che caratterizzano il reato di maltrattamenti.

Il Tribunale di Padova con la sentenza n. 736/15 depositata il 07/05/2015 che si allega, pertanto, non riteneva provato il reato di maltrattamenti in famiglia ed assolveva l’imputato.

sentenza Tribunale Padova n. 736-2015

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